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Ad integrazione della nota indirizzata alle regioni in data 22/12/15 in cui specificava che a norma del regolamento CE n.1333/2008 il carbone vegetale può essere utilizzato soltanto come colorante nei prodotti di pasticceria ma non nel pane, il ministero ha pubblicato in data 15/01/16 un secondo documento in cui precisa che la quantità ammessa in detti prodotti è “quanto basta” per ottenere il risultato tecnologico (la colorazione del prodotto) al cui fine è ammesso.

Dette quantità non hanno quindi alcuna relazione con quelle necessarie ad ottenere un effetto benefico sulla salute come previsto dal Regolamento UE n. 432/2012. Effetto a cui, come già chiariva la prima delle due note, non è ammesso fare alcun riferimento né in etichetta né in pubblicità.